Ordinanza n. 22 del 29 dicembre 2023 – Misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego di materiali esplodenti, fuochi d’artificio ed oggetti similari che possono provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali, in occasione dei festeggiamenti di fine anno.

Data:
29 Dicembre 2023

Data di pubblicazione: 29 dicembre 2023 – Scadenza pubblicazione: 10 gennaio 2024

Ordinanza n. 22 del 29 dicembre 2023

Periodo di validità: dal 29 dicembre al 10 gennaio di ogni anno

Oggetto: Misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego di materiali esplodenti, fuochi d’artificio ed oggetti similari che possono provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali, in occasione dei festeggiamenti di fine anno.

IL SINDACO

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell’anno, in particolare nella notte di Capodanno.

Richiamato l’art. 50, comma 5, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii che prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

Tenuto conto che:

  • in occasione delle festività di San Silvestro è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell’anno;
  • tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l’uso incontrollato di artifizi pirotecnici e oggetti similari, spesso senza l’adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all’integrità fisica delle persone, degli animali e all’ambiente;
  • il rumore provocato dai fuochi d’artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
  • l’accensione di fuochi d’artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli a rischio di smarrimento e/o investimento;
  • l’Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi la tutela del benessere animale e degli animali in genere;
  • che è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell’aria e che pertanto una limitazione degli stessi si traduce prevedibilmente in un effetto positivo della qualità dell’aria stessa.

Rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l’impiego in ambito privato.

Considerato che l’Amministrazione comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un’usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinchè ciascuno sia pienamente consapevole delle implicanze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla, ricorrendo magari ai molti mezzi alternativi innocui, che la fantasia può suggerire.

Ritenuto, quindi, di dover rinnovare quanto disposto con idoneo provvedimento n. 25 del 29 dicembre 2022 a tutela della tranquillità, del riposo dei residenti nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni al loro benessere.

Richiamati:

  • il d.P.R. 31 marzo 1979;
  • l’art. 13 della legge 689/1981 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;
  • la legge del 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e ss.mm.ii.;
  • la circolare del Ministero dell’Interno del 11 gennaio 2001 recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.;
  • il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii;
  • il decreto del Ministero dell’Interno del 16 agosto 2016 recante modifiche in materia di leggi di pubblica sicurezza;
  • la legge n. 281 del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo”;
  • il Regolamento comunale “Benessere e tutela degli animali”, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 17 maggio 2019, art. 9, lettera “V”;
  • l’art. 659 e art 703 del Codice penale;
  • la nota A.N.C.I. Del 28 novembre 2014 indirizzata a tutti i Sindaci dei Comuni italiani, nella quale si sottolinea “l’opportunità di prevedere divieti o limitazioni all’impiego di artifizi da divertimento”;
  • gli artt. 7/bis e 54 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
  • la legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
  • l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti disposizioni:

  • Impiego:

– sono vietati l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione, in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche ove transitino o siano presenti i soggetti più fragili e gli animali, fatto salvo ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti

  • Vendita negli esercizi commerciali abilitati:

– è consentito l’acquisto, esclusivamente presso rivenditori autorizzati, di prodotti pirotecnici muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, nonché della prevista etichettatura recante, tra l’altro, i limiti di età e le altre condizioni di vendita, l’istruzione per l’uso, la distanza minima di sicurezza.

In caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell’infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all’eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

  • Vendita su area pubblica:

– in considerazione del particolare rischio, che si potrebbe configurare, è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

RACCOMANDA E CONSIGLIA                                                         

  • A tutti i cittadini:
  1. a) di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
  2. b) di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rivenuti;
  3. c) di rispettare, ex d.lgs. n. 58/2010, il divieto di uso dei botti, per tali intendendosi i dispositivi che hanno esclusivo o prevalente effetto di “colpo” o di rumore (salvo quelli legali, come disciplinati dal d.lgs. n. 123/2015 e ss.mm.ii);
  4. d) a rispettare il divieto di uso di fuochi artificiali che non riportino la marcatura di omologazione CEE e che non rispettino le normative vigenti;
  5. e) comunque di informarsi, presso rivenditori autorizzati, sulle modalità di uso e sulle limitazioni previste per i dispositivi, avendo cura di impiegare questi ultimi nel rispetto della legge e del buonsenso dovuto a persone, animali e cose.
  • Ai rivenditori autorizzati:
  1. a) di dare ampia informazione di quanto previsto dalla Legge e dalle direttive delle Autorità pubbliche, ivi incluso quanto disposto con il presente provvedimento di ordinanza e di raccomandazione.

Il presente provvedimento ha effetto e validità dal 29 dicembre al 10 gennaio di ogni anno.

INFORMA

che l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa previste dall’art 7/bis del d.lgs. n. 267/2000 per un importo compreso da Euro 25,00 a Euro 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. E la successiva confisca ai sensi dell’art. 20, comma 5, della predetta legge, fatte salve, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune e sugli organi di informazione locale

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

  • affissa all’Albo Pretorio on line del Comune;
  • pubblicata sul sito Internet comunale e affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale;
  • trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, alla Questura di Palermo, al Commissariato Polizia di Stato di Partinico, al Comando Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Partinico, al Comando Stazione Carabinieri di Montelepre e alla Compagnia della Guardia di Finanza di Partinico.

AVVERTE

a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO:  Dott. Giuseppe Terranova

 

 

Ultimo aggiornamento

17 Maggio 2024, 06:29

 
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot