Elezioni europee 2024 – Propaganda elettorale

La propaganda elettorale a mezzo affissioni è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni.

La propaganda elettorale è disciplinata dalle Leggi n. 212/56, n. 130/75, n. 515/93 e n. 28/2000, che prevedono le forme e i limiti della comunicazione.

In allegato sono consultabili le circolari della Prefettura di Palermo sulla disciplina della propaganda per le elezioni dell’8 e 9 giugno 2024.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPR di convocazione dei comizi elettorali (11 aprile 2024) fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

Dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni (venerdì 10 maggio 2024) sono vietati:
– il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
– la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
– la propaganda luminosa mobile.
E’ consentito:
– tenere riunioni elettorali senza obbligo di preavviso al Questore;
– l’uso di altoparlanti su mezzi mobili, nei termini e limiti previsti dall’art. 7 comma 2 della Legge n. 130/1975 e previa autorizzazione del Sindaco.

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione (da sabato 25 maggio 2024) fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati nel periodo precedente al divieto.

Si precisa comunque che l’attività di istituti demoscopici diretta a rilevare gli orientamenti di voto degli elettori all’uscita dai seggi al fine di proiezioni statistiche, non è soggetta ad autorizzazioni particolari, ma è opportuno che si svolga a debita distanza dai seggi e non interferisca con lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Dal giorno antecedente la votazione (dalle ore 00:01 di sabato 8 giugno 2024) fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti.

Nei giorni di votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dai seggi.

La propaganda a mezzo stampa e radiotelevisiva è regolata da appositi Provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ultimo aggiornamento

15 Maggio 2024, 06:23

 
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